Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’atto di deferimento; letti gli atti;
ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso
chiedendo l’irrogazione, nei confronti del Sig. Giuseppe Ranieri, della sanzione
dell’inibizione di 8 (otto) mesi e, nei confronti della Reggina Calcio Spa, di quella della
penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale federale nazionale, sezione
disciplinare, il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore della Reggina Calcio Spa (di seguito anche detta la “Società” ovvero la
“Reggina”), per rispondere, rispettivamente:
• il Sig. Ranieri:
– della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I),
lettera D), punto 7) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati
professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima
richiesta dell’importo di Euro 600.000,00;
– della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I),
lettera C), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati
professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il
termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese
di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo
– della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I),
lettera D), punto 4) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati
professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il
termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps
relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
• la Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente,
per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Motivi della decisione
Il deferimento è parzialmente fondato e, quindi, va solo in parte accolto.
Risulta dalla documentazione in atti che la Reggina ha depositato, in data 8 maggio 2014,
presso il Tribunale di Reggio Calabria, un ricorso per l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti (tra i quali quelli formanti oggetto del presente procedimento, la
cui mancata attestazione di pagamento, alle rispettive scadenze federali, viene oggi
contestata), ex art. 182 bis legge fallimentare, e che detto accordo di ristrutturazione è
stato omologato dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 giugno 2014.
Ne consegue che, trovando la regolamentazione del pagamento dei suddetti debiti (per cui
oggi si discute) la propria disciplina nella norma statuale che regolamenta l’esecuzione
dell’accordo di ristrutturazione così come omologato dal Tribunale di Reggio Calabria, in
questa sede non è contestabile alla Reggina la violazione delle norme federali di
riferimento, avendo prevalenza, nel caso di specie, la normativa statuale, in quanto a
questa sovraordinata.
Quanto sopra, se comporta il proscioglimento dall’addebito dai capi di deferimento di cui ai
punti 1), lettere b) e c), non porta al rigetto della contestazione in merito al mancato
deposito della richiesta fideiussione dei termini. Infatti, il mancato adempimento di tale
onere, a cui la Reggina era tenuta entro la data del 30 giugno 2014, non era legato in
alcun modo all’accordo di ristrutturazione (nel quale non se ne trova, ovviamente, traccia),
non riguardando un debito gravante sulla Società, ma, viceversa, l’adempimento a un
onere che la Reggina avrebbe dovuto soddisfare entro il 30 giugno 2014 e che, peraltro,
ha adempiuto, con ritardo, in data successiva a quello dell’intervenuta omologazione del
suddetto accordo seppur in data antecedente rispetto al termine concesso, dall’art. 182 bis
L.F., ai creditori o ad altri interessati per proporre eventuali opposizioni. Questo, a
conferma che detto adempimento poteva essere ben posto in essere entro la data del 30
giugno 2014, non essendo legato alla mancata presentazione di eventuali opposizioni da
parte di terzi.
In merito alle sanzioni, questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ritiene
congruo irrogare al Sig. Ranieri la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Reggina
quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente
stagione sportiva.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il deferimento proposto e per l’effetto commina al Sig. Giuseppe
Ranieri la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Regina Calcio Spa la sanzione
della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione
sportiva
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