Da ricordare che il presidente Foti, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla gara casalinga contro il Benevento, si era detto fiducioso sul ricorso.
1. RicorsoREGGINACALCIOS.P.A.
avverso le sanzioni:
– inibizione di mesi 6 al sig. Giuseppe Ranieri,
– penalizzazione di punti 4 in classifica alla società reclamante, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per l’operato ascritto al proprio legale rappresentante, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII) N.O.I.F, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. previgente – note nn. 7435/1044 e 7436/1045 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 14/TFN del 20.10.2014)
ORDINANZA ISTRUTTORIA
La C.F.A. – Sezioni Unite, ritenuto che, ai fini della decisione, appare indispensabile acquisire copia degli atti di rescissione dei contratti dei calciatori della Reggina Calcio S.p.A. relativamente alla stagione calcistica 2013-2014, nonché elementi di chiarimento in ordine alla posizione dei tesserati successivamente alla rescissione stessa
manda
alle parti, nonché alla Segreteria della Corte, per l’acquisizione della documentazione sopra indicata entro il 10 gennaio 2015.
Nelle more, sospende l’esecutività della sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Giuseppe Ranieri.
Dichiara, altresì, sospeso, nelle more, il termine per la definizione del giudizio di secondo grado
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