Come riportato poco fa, la Reggina nella giornata di oggi ha depositato presso il Tibunale di Reggio Calabria l’accordo per la “ristrutturazione del debito”. In attesa di ulteriori approfondimenti, proproniamo per grandi linee alcuni passaggi salienti che riguardano quello che in termini tecnici viene definito un “accordo stragiudiziale”.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Cos’è- È la possibilità , per l’imprenditore che debba far fronte alla crisi dell’impresa, di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori. L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.
Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Chi può richiederlo- L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Come si richiede- L’interessato deve depositare presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell’impresa la richiesta unitamente alla documentazione (in originale e una copia) prevista per la proposta di concordato preventivo, ovvero:una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;il Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (da presentare in due copie); la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. , che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (da presentare in due copie).
Tempi- La convocazione del debitore è fissata entro 90 giorni.
Â
reggionelpallone.it
Commenti