Sarà il Varapodio a giocare sabato a Fiumara la finale playoff del Girone E di Seconda Categoria, contro la Campese; in palio un posto nel prossimo campionato di Prima Categoria. La compagine pianigiana ha ottenuto il 3-0 a tavolino nella semifinale contro l’Antonimina, partita sospesa a cinque minuti dal termine sul risultato di 1-1. Nella ricostruzione eseguita dal Giudice Sportivo attraverso il referto dell’arbitro, all’atto dell’assegnazione di un rigore per il Varapodio con espulsione di un atleta dell’Antonimina, un calciatore della panchina ionica, Francesco Bornino, avrebbe fatto irruzione in campo e aggredito con violenza il direttore di gara. Oltre alla sconfitta a tavolino per l’Antonimina, è stata comminata al calciatore in questione una squalifica esemplare di ben 5 anni.
Di seguito il testo integrale del comunicato del Giudice Sportivo.
GARA DEL 8/ 5/2022 VARAPODIO CALCIO – ANTONIMINA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che
– che al 39′ del secondo tempo a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla società Varapodio, il calciatore Bornino Francesco, n. 15 della società Antonimina, si alzava dalla propria panchina e con fare minaccioso correva verso l’arbitro che intanto stavo provvedendo alla notifica del provvedimento di espulsione del compagno di squadra n.6;
– che il Bornino, appena giunto nell’area di rigore, furente si avventava contro l’arbitro e lo afferrava per il collo stringendogli con forza le mani intorno per alcuni secondi, provocandogli un fortissimo dolore e una seria difficoltà alla respirazione;
– che l’arbitro riusciva a svincolarsi con difficoltà , ma il Bornino continuava la sua azione aggressiva colpendolo violentemente allo sterno con le mani, provocandogli forte dolore alle costole e facendelo vacillare all’indietro di circa un metro;
– che l’arbitro a seguito dell’intervento di alcuni giocatori locali, riusciva a svincolarsi ed evitare di cadere a terra con seri rischi di sbattare con la schiena e con la nuca sul terreno;
– che l’arbitro a seguito del continuo dolore fisico al collo e al torace ed in preda ad uno stato confusionale non essendo più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara, decretava la sospensione definita dell’incontro;
– che l’arbitro ha allegato al referto certificato medico attestante la necessità di giorni 15 di riposo per le cure del caso, salvo complicazioni;
– considerato che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014;
– visti gli art. del C.G.S.
DELIBERA
– infliggere alla società Antonimina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0;
– infliggere la squalifica fino al 8/05/2027 al calciatore Bornino Francesco della società Antonimina per atto di violenza particolarmente grave contro l’arbitro;
– considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.
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