Da -8 a -4, all’insegna di una vittoria importantissima. La Reggina fa valere le proprie ragioni, ottenendo dalla Corte Federale uno sconto sostanziale sulla penalizzazione inflitta a febbraio.
Di seguito, il comunicato così come redatto sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
12. Ricorso URBS REGGINA 1914 SRL avverso la sanzione penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 5851/414 pf 18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)
13. Ricorso URBS REGGINA 1914 SRL avverso la sanzione penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all’art.
85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimenti del Procuratore Federale note 7881/664 pf 18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 – 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 (Delibera
del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 li ACCOGLIE PARZIALMENTE e, per l’effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4.
Commenti