La Reggina è in regola. Era il 15 gennaio quando la società presieduta da Luca Gallo, entro i termini stabiliti, deposita in Lega una nuova fidejussione. Oggi il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile il ricorso delle società Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l. contro la decisione della Corte Federale d’Appello di concedere 10 giorni extra per produrre una nuova garanzia fidejussoria arrivata in data 6 gennaio 2019.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:
E’ INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2019, presentato congiuntamente, in data 6 febbraio 2019, dalle società Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l., nei confronti delle società Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l. e Pro Piacenza 1919 s.r.l., con notifiche anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Italiana Calcio Professionistico e alle società U.S. Città di Palermo S.p.a., U.S. Lecce S.p.a., Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., Siracusa Calcio S.r.l. e S.S. Teramo Cacio S.r.l., per l’annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui la Corte ha riqualificato “i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC” e nella parte in cui “ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell’importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.
*integralmente tratto da reggina1914.it
Commenti