Si conclude nel peggiore dei modi, la “tre giorni” di fuoco a cui era attesa la Reggina. Dopo il mancato pagamento di stipendi e contributi relativi al bimestre settembre/ottobre ed il rinvio dell’udienza fallimentare avente in oggetto le pendenze verso l’avvocato Grassani, oggi era attesa la decisione della Corte Federale D’Appello in merito al caso finwolrd.
Le notizie, anche in questo caso, sono pessime. La Corte Federale infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla Figc e da altri due club di Lega Pro (Viterbese e Rimini), ribaltando la decisione presa in primo grado dal Tfn, che aveva dato ragione alla Reggina ed alle altre società coinvolte. In pratica, è stato ritenuto nuovamente valido quanto richiesto dalla Figc lo scorso 30 agosto: sostituzione della fideiussione prodotta con finwolrd, la cui mancanza avrebbe portato 8 punti di penalizzazione ed una ammenda di 350mila euro. Quasi certamente, il club dello Stretto si rivolgerà al Coni, ma ad oggi c’è il rischio altissimo che i punti di penalizzazione diventino almeno 14 (16, qualora non vada in porto l’accordo di rateizzazione con l’Inps, in merito ai contributi), senza dimenticare un’ammenda (350mila euro), riguardo la quale è impensabile che si possa far fronte.
Inutile girarci intorno, il rischio di fallimento è sempre più alto. Di seguito, il comunicato stampa inerente la decisione della C.F.A.
RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
2. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
3. RICORSO DELLA SOCIETA’ RIMINI FC SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018)
La C.F.A., tenuto anche conto dei ricorsi proposti dalle società AS Viterbese Castrense Srl e Rimini FC Srl, da convertirsi in interventi adesivi, accoglie il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei sensi e nei termini di cui in motivazione e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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