Il teatro dell’assurdo continua. Nella giornata odierna, la FIGC e la Lega Pro hanno dato piena conferma alle voci degli ultimi giorni, presentando ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso la riammissione in serie C della Vibonese. Quando siamo giunti al 4 settembre dunque, il club del Presidente Caffo non conosce ancora il campionato a cui prenderà parte, all’insegna di un caos che sembra non voler proprio conoscere la parola fine.
A rendere ancora più surreale il tutto, vi è un ulteriore dato: era stata infatti proprio la Corte Federale, organo appartenente alla FIGC, a riammettere i calabresi nella terza serie del calcio nostrano, retrocedendo il Messina all’ultimo posto in classifica.
Di seguito, il testo pubblicato sul sito ufficiale del Coni.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del Presidente, Gabriele Gravina, contro la Società  U.S. Vibonese Calcio s.r.l., nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, della Procura Generale dello Sport c/o il CONI e della società A.C.R.Messina, per l’annullamento, previo assenso di misure cautelari, della decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, sul reclamo dell’U.S. Vibonese, che, in accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, ha disposto la retrocessione all’ultimo posto della società A.C. R. Messina nello scorso Campionato di Lega Pro (s.s. 2016/2017), determinando la reintegrazione della compagine calabrese nell’organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.
Le ricorrenti FIGC e Lega Pro chiedono al Collegio di Garanzia:
– in via cautelare, la immediata sospensione dell’efficacia della decisione gravata, da concedersi anche mediante decreto presidenziale in attesa della decisione collegiale;
– nel merito, di accogliere il presente ricorso con il conseguente annullamento della decisione impugnata.
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