Tutto confermato. La Corte D’Appello Territoriale, ha respinto il ricorso presentato dall’Atletico Catona in merito alla finale playoff di Terza Categoria, sospesa a cavallo tra il primo ed il secondo tempo supplementare per aggressione al direttore di gara.
Per il Lazzaro dunque, la conferma della vittoria per 3-0 a tavolino, con conseguente promozione in Seconda. Di seguito, il comunicato apparso sul sito del Cr Calabria.
RECLAMO n.126 della Società A.S.D. ATLETICO CATONA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 12.5.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Catona– CS Lazzaro 1974 dell’8.5.2016,
Campionato di 3^Categoria-Play Off, squalifica del campo di gioco della società per una gara da scontarsi nella prossima stagione sportiva, ammenda di € 250,00, inibizione del signor PACINO Giuseppe fino al 26.7.2016(già inibito fino al 25.5.2016),inibizione signor IANNÒ Giuseppe fino al 31.12.2016, inibizione signor LAGANÀ Giuseppe fino al 13.5.2019, squalifica per due gare effettive dei calciatori LUPPINO Marco, BONADIO Giuseppe, DIANO Dario, DELL’ACQUA Giuseppe).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;
RILEVA
Al 14° minuto della gara citata in epigrafe, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla società Lazzaro 1974, il signor Iannò Giuseppe cercava di colpire l’arbitro provocando la sospensione della gara per qualche minuto. Il signor Pacino Giuseppe pur non presente in distinta entrava in campo minacciando il Direttore di gara, il signor Laganà Giuseppe seppur espulso rientrava in
campo, minacciava l’arbitro e appoggiava al ventre dello stesso la mano a pugno chiuso.
Il Laganà Giuseppe, affiancato dai calciatori Luppino Marco, Bonadio Giuseppe, Diano Dario, Dell’Acqua Giuseppe ed altri non identificati, accerchiavano l’arbitro cercando di farlo indietreggiare.
Il Direttore di gara veniva in tale contesto colpito da un calcio mentre il Laganà lo colpiva “con almeno cinque colpi alla nuca e qualche calcio”. Solo con l’intervento dei carabinieri rientrava negli spogliatoi, non prima di essere morso all’altezza del petto da un signor con le stampelle appartenente presumibilmente alla società Atletico Catona.
La società reclamante impugna tale delibera assumendo che i fatti posti a fondamento della decisione di sospendere la gara e da cui rivengono le sanzioni adottate, siano stati di fatto inventati dall’arbitro. Aggiunge affermando che la sospensione della gara è stata decretata dall’arbitro in maniera illegittima in quanto non ne ricorreva alcun presupposto atteso che lo stesso non ha posto in essere alcun provvedimento atto a riportare la calma ed a far riprendere il gioco (ad es. irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati che si sarebbero resi responsabili dei comportamenti scorretti o violenti) e tra l’altro commettendo un errore tecnico sostanziatisi nell’assenza del triplice fischio finale.
A tal fine allega quale prova documentale un dvd che riproduce lo svolgimento dell’intero incontro.
In via preliminare questo Collegio rappresenta che il lamentato errore tecnico non può essere sindacato in questa sede, tra l’altro appare singolare che un arbitro aggredito possa essere accusato di non aver effettuato il triplice fischio. Sempre in via preliminare afferma che l’articolo 35 C.G.S. non ammette la produzione di prova televisiva per smentire tout court la ricostruzione dei fatti
compiuta dall’arbitro nel rapporto di gara; inoltre il filmato prodotto non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi, per cui non può essere utilizzato quale mezzo di prova.
In merito alla decisione dell’arbitro di sospendere la gara è da dirsi che il rapporto non mostra spazio a censure di sorta. Alla luce della narrazione effettuata dall’arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza
degli Organi superiori di giustizia sportiva.
Il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato infatti da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l’Ufficiale di gara non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave violenza e di notevole potenzialità lesiva venutasi a creare.
Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la sanzione conseguente della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, così come non meritino censura le ulteriori statuizioni del giudice da ritenersi congrue rispetto ai gravi avvenimenti che si sono registrati.
P.Q.M
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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