E ci risiamo. Nella giornata di oggi, il Procuratore Stefano Palazzi ha deferito nuovamente la Reggina per irregolarità amministrative, che partono nuovamente dallo scorso luglio (11 MESI FA…) fino al febbraio di quest’anno.
Anche questa volta, per i bimestri che vanno da luglio a dicembre il deferimento rievoca un termine che da queste parti ormai è conosciuto da tutti i tifosi amaranto: l’incentivo all’esodo. Contattato da Rnp, il Presidente della Reggina Lillo Foti ha risposto esternando “Assoluta tranquillità “, anche perché le aule della giustizia sportiva, in merito all’argomento in questione, hanno già dato pienamente ragione al club di via delle Industrie.
Per la cronaca, oltre alla Reggina sono stati deferiti altri tre club di Lega Pro, ovvero Monza, Mantova e Savoia (agli oplontini, vengono contestate irregolarità inerenti la relazione semestrale al 31 dicembre 2014). Di seguito, il testo pubblicato sul sito ufficiale della Figc.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:
per la violazione di cui all’85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.,
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
• la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.
a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.;
per la violazione di cui all’85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.,
per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, e di gennaio e febbraio 2015, nei termini stabili dalla normativa federale;
• la Società REGGINA CALCIO S.p.A.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.
a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.
Commenti