Questa volta ha vinto la Procura Federale: Palazzi ha visto totalmente accolta la sua richiesta sanzionatoria nei confronti della Reggina e del Presidente Foti. Un punto di penalizzazione e due mesi di inibizione al massimo dirigente amaranto era la richiesta avanzata in seguito alle contestazioni mosse ed il TFN le ha riconosciute in toto. Dal dispositivo pubblicato in merito alla sentenza è possibile dedurre quale sia stata la testi difensiva avanzata dalla Reggina e quali le ragioni che hanno suggerito ai giudici di non ritenerla valida.
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Nella ricostruzione di RNP tutte le fasi della vicenda che, peraltro, potrebbero anche far giurisprudenza per i seguenti dibattimenti che avranno luogo dopo gli ulteriori deferimenti indirizzati alla Reggina nella giornata di ieri.
L’ACCUSA DELLA PROCURA FEDERALE E LE SUE RICHIESTE
La procura federale ha accusato la Reggina di non aver fatto pervenire nei tempi utili “la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps” per il bimestre settembre-ottobre 2014. La richiesta è stata, “per il Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”.
LE MOTIVAZIONI DELLA DIFESA DELLA REGGINA
La Reggina, in seguito al deferimento, ha presentato una memoria difensiva articolata in più punti. Queste, sostanzialmente, le ragioni avanzate dalla difesa amaranto.
1) La Reggina versa in grave difficoltà economica come testimoniato dall’accordo di ristrutturazione del debito (ex. art. 182 bis della legge pre-fallimentare)
2) Alla luce di questa situazione di difficoltà comprovata, la Reggina ha inteso assolvere ai propri obblighi primari (pagamento degli stipendi per i propri tesserati) e posticipato invece i versamenti INPS e IRPEF.
3) La Reggina, così facendo, ha versato quanto dovuto ai propri tesserati/dipendenti ma ha inteso avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” per quanto concerne, appunto, le ritenute IRPEF e INPS. Il ravvedimento, infatti non configura l’omesso versamento e permette di “chiedere la rateizzazione del debito e pagarlo alle scadenze che l’ente impositore stabilisce“.
LA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE
Ragion per cui, la Reggina ritenendo di aver agito secondo tutte le norme statali, che su quelle federali hanno ovviamente precedenza, ha chiesto di esser assolta, “Il mancato versamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, dovuto alle cause di forza maggiore sopra esposte, ha impedito il versamento nelle date previste dal sistema normativo federale ma non dal sistema statale cui la Società può far ricorso con l’istituto del ravvedimento operoso. Una impresa che si avvale di detta disposizione opera legittimamente e non può essere sanzionata“. Peraltro, durante il dibattimento di ieri, l’Avv. Panuccio ha aggiunto che le contestazioni riguarderebbero somme non dovute nei tempi federali perchè riferite agli incentivi all’esodo.
PERCHE’ IL TFN NON HA ACCOLTO LA TESI DIFENSIVA DELLA REGGINA ED INFLITTO LA PENALIZZAZIONE
Il deferimento è fondato e va accolto. Con queste parole iniziano le motivazioni del Tribunale.
NO INCENTIVI ALL’ESODO – L’ulteriore tesi difensiva della Reggina, che sottolineava come le somme in questione fossero dovute ai tesserati che hanno rescisso il proprio contratto con il Club e non per questo sanzionabili, non è stata accolta perchè, “i deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. “incentivi all’esodo”.
NO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Non è stata ritenuta valida neppure la tesi secondo la quale la Reggina, in difficoltà economica, avrebbe ritenuto opportuno destinare i (pochi) soldi in cassa agli stipendi dei tesserati posticipando il pagamento delle ritenute IRPEF e INPS. Per il TFN, infatti, il “ravvedimento operoso” non si configura, o quantomeno non lo fa nei tempi utili. Non è stata dimostrata – sottolinea la sentenza – l’esistenza di alcun accordo, precedente alla scadenza fissata dalle norme federali, con gli enti preposti in merito alla rateizzazione delle somme in questione. Aggiunge il TFN che l’accordo sottoscritto a giugno per la rateizzazione del (precedente) debito con l’Agenzia delle Entrate non prende in esame i pagamenti oggetto del deferimento.
LA VALUTAZIONE DEL TFN
In sostanza, pur essendo in linea teorica valido il “ravvedimento”, la Reggina non può praticamente portarlo a propria difesa perchè non ha dimostrato di averlo operato e non c’è traccia di alcun ulteriore accordo con gli enti preposti per questa nuova dilazione del debito. Peraltro, non può esser preso in considerazione il precedente accordo con l’Agenzia delle Entrate sottoscritto lo scorso giugno 2014 perchè in esso non vi era – ovviamente – traccia dei debiti futuri che la Reggina avrebbe potuto contrarre, come ad esempio le ritenute per il bimestre settembre-ottobre 2014.
In ragione di ciò, “la documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti”.
BILANCIO E FUTURO
Accolta quindi totalmente la richiesta del procuratore Palazzi che dopo aver perso la battaglia relativa ai precedenti 4 punti vince questo round. Per ora c’è un punto di penalizzazione (che si aggiunge a quello precedente) e due mesi di inibizione a Foti. I deferimenti arrivati ieri promettono nuove scintille: considerata la classifica attuale, il prossimo “scontro” tra Reggina e Procura Federale nelle aule del TFN potrebbe esser più importante delle stesse partite che gli amaranto dovranno affrontare nel finale di campionato.
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