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Di seguito il comunicato integrale apparso sul sito ufficiale della Figc, inerente la restituzione di due punti di penalizzazione alla Reggina. Gli amaranto salgono in classifica a quota 28, rimane purtroppo la certezza matematica della retrocessione in Lega Pro.
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1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
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– INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI;
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– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)
La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
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– INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART.
10, COMMA 3, C.G.S.;
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– INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO GIORDANO, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S.;
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– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N. 6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)
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La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria:
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– Â riducendo a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
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–  rideterminando in mesi 2 l’inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri. Annulla per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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