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Reggina da -3 a -2, il testo completo della sentenza emessa dal Tnas

18/01/2013 21:27 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it

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Di seguito, il testo integrale apparso oggi sul sito del Coni, rigurdante la sentenza che ha ridotto da 3 a 2, i punti di penalizzazione della Reggina.

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti e il provvedimento impugnato

1. La Reggina calcio (d’ora in poi l’istante o la ricorrente) è una società associata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia; con l’istanza di arbitrato viene impugnata la decisione della Corte di Giustizia Federale a sezione unite di cui al dispositivo del giorno 6 agosto 2012, in C.U. 2/CGF, pubblicata con motivazione il 7 agosto 2012, in C.U. n.23/2012.

B. La controversia tra le parti e lo svolgimento del giudizio arbitrale
1) La Reggina Calcio è stata deferita innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC per rispondere di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio collaboratore sig. Gianni Rosati; di responsabilità presunta ai sensi dell’ art. 4 comma 5 del C.G.S. per quanto posto in essere dal sig. Juri Tamburini; i fatti posti in essere dai medesimi saranno decritti infra.

A conclusione del procedimento svolto innanzi al citato Organo di Giustizia Sportiva la Reggina calcio è stata sanzionata con l’irrogazione di quattro punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione calcistica 2012/2013, penalizzazione riferita quanto a punti 3 all’addebito relativo alla responsabilità oggettiva in relazione all’ attività posta in essere dal sig. Gianni Rosati e quanto a punti 1 di penalizzazione per l’addebito relativo alla responsabilità presunta correlata all’attività del sig. Tamburini.

La Reggina Calcio ha impugnato tale decisione di fronte alla Corte di Giustizia Federale, che ha parzialmente accolto l’appello con dispositivo del giorno 6 agosto 2012, in C.U. 2/CGF, riducendo la sanzione a tre punti di penalizzazione, riconducibili quanto a due punti alla violazione della norma in materia di responsabilità oggettiva e quanto ad un punto alla violazione della norma in materia di responsabilità presunta.
Le motivazioni della decisione della Corte Federale sono state depositate e comunicate il giorno 7 agosto 2012, con C.U. n.23/2012.

2) La Reggina Calcio, ritenendo tale decisione errata, ha proposto istanza di arbitrato dinanzi al TNAS con atto prot. 2161 del 29/08/2012, sostenuto da ampie argomentazioni, nominando quale arbitro di parte l’avv. Guido Cecinelli. Si costituiva ex art. 12 Codice TNAS la FIGC con atto prot. 2399 del 17/09/2012 chiedendo, con approfondite deduzioni, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di rigetto dell’istanza avversaria, nominando quale arbitro di parte l’avv. Dario Buzzelli. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Enrico De Giovanni, il quale accettava l’incarico. Il 10 ottobre 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale, con l’accordo delle parti, concedeva termini per il deposito di note e di repliche, fissando la successiva udienza al 10 dicembre; le parti autorizzavano inoltre la proroga del termine per il deposito del lodo al 20 gennaio 2013. Nei termini stabiliti, le parti depositavano le note e le repliche autorizzate. Il 10 dicembre si teneva l’udienza nella quale le parti discutevano, illustrando le rispettive ragioni anche attraverso repliche; il Collegio tratteneva il giudizio
arbitrale in decisione.

3) Al fine di una corretta comprensione delle posizioni delle parti va premesso che il procedimento disciplinare trae origine dal tentativo di alterare i risultato dell’incontro calcistico di serie B Grosseto – Reggina, in programma il 5 maggio 2011; infatti il Rosati, collaboratore del club reggino, grazie alla mediazione del Tamburini. ex giocatore del Modena, ha preso contatti con un calciatore della compagine toscana (Antonio Narciso, portiere), nel tentativo di assicurare, previa contropartita economica, la vittoria dell’incontro alla Reggina. Il tentativo non ha avuto buon esito a causa del rifiuto opposto dal portiere del Grosseto. Il Tamburini e il Narciso hanno ammesso i fatti, collaborato con gli organi della giustizia sportiva e patteggiato una sanzione disciplinare.

4) A sostegno della propria istanza la Reggina Calcio deduceva quanto di seguito si  sintetizza:

– nullità del giudizio per violazione degli artt. 23 e 24 CGS , per nullità dell’ordinanza n° 4, in cui l’istante ravvisa elementi di contraddittorietà; i giudici federali avrebbero erroneamente applicato il criterio di valutazione della prova e
della regola di giudizio;
– la Reggina non può essere chiamata a rispondere per la condotta del Rosati, in assenza di prove al dì là di ogni ragionevole dubbio circa responsabilità dello stesso;
– comunque il Tamburini è fonte inattendibile. non avendo riferito altre circostanze relative al calcio-scommesse che lo riguarderebbero;
-la Reggina non sarebbe comunque oggettivamente responsabile per l’operato del  Rosati. trattandosi di soggetto estraneo alla società, non inquadrabile tra le figure di cui all’art. 1, comma 5, CGS;
– la Reggina non deve rispondere neanche a titolo di responsabilità presunta per la condotta posta in essere dal Tamburini, in applicazione della disposizione di cui  all’art. 4 comma 5 del C.G.S. secondo cui ” la responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo  abbia ignorato”;
– in ogni caso, al massimo, le condotte del Rosati e del Tamburini sarebbero  riconducibili alla sola violazione della art. 1 del CGS, giacché inidonee, senza
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l’adesione del Narciso, ad offendere il bene tutelato dall’ordinamento sportivo,  identificabile nel corretto svolgimento della gara;
– comunque l’applicazione di una doppia sanzione (a titolo di responsabilità oggettiva e presunta) risulterebbe ingiustificata per l’unicità del fatto. L’istante proponeva infine un’ampia serie di richieste istruttorie, rispetto alle quali il Collegio, nell’udienza del 10 ottobre, tenuta presente anche la posizione espressa dalla resistente, riservava una decisione; la riserva veniva poi sciolta provvedendo al rigetto delle richieste poiché irrilevanti.


La FIGC nell’atto di costituzione confutava tutte le avverse deduzioni con approfondite difese, deducendo l’inammissibilità e comunque l’ infondatezza nel merito dell’istanza.  Richiamato per brevità il contenuto delle difese in esame si farà qui cenno soltanto ai punti salienti, inerenti alla natura spiccatamente autonoma dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale con conseguente non obbligata permeabilità del primo rispetto ai principi, anche processuali, propri del secondo, e ciò anche con riferimento ai criteri di valutazione del materiale probatorio; alla sussistenza nella fattispecie sia della responsabilità oggettiva che della responsabilità presunta; della riconducibilità dell’attività del sig. Rosati alla Reggina calcio; della duplicità delle sanzioni relativa alla responsabilità oggettiva e a quella presunta; sul piano fattuale si richiamavano le dichiarazioni etero e auto-accusatorie circa la tentata combine rese dal sig. Antonio Narciso dinanzi alla Procura federale il 7/3/2012 e dal sig. Tamburini il 28/3/2012. Le posizioni della parti venivano quindi ulteriormente approfondite e illustrate nelle note del 30 ottobre (Reggina), nelle repliche del 14 novembre ( FIGC) e nella  discussione orale.


C. I MOTIVI DELLA DECISIONE
I) L’istanza della Reggina Calcio non merita accoglimento per quanto concerne la  sanzione (di due punti di penalizzazione) relativa alla responsabilità oggettiva conseguente alla condotta del sig. Rosati. Va premesso che i fatti sopra in sintesi ricordati appaiono acclarati; il Collegio
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ritiene, alla luce di quanto dichiarato dal sig. Antonio Narciso dinanzi alla Procura  federale il 7/3/202 e dal sig. Tamburini il 28/3/2012, che sia stato effettivamente commesso l’illecito sportivo previsto e punito disciplinarmente dall’art. 7 del CGS da parte dei sigg. Rosati e Tamburini.  Dunque, in fatto e per quanto qui interessa, deve ritenersi accertato che il sig. Rosati abbia effettivamente contattato il sig. Tamburini per cercare di “combinare” il  risultato della partita Grosseto- Reggina.

Infatti, sul piano valutativo il Collegio osserva che va condivisa la posizione,  manifestata dalla giurisprudenza e fatta propria dalla Federazione, volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” dell’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale;di conseguenza il Collegio Arbitrale, aderendo  all’orientamento consolidato della giurisprudenza del TNAS sul piano della  valutazione probatoria, ritiene che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole  dubbio, come nel diritto penale, ma che debba sussistere, e possa ritenersi  sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi  gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; ottobre Alessio c. FIGC).


In particolare osserva che, come già segnalato in precedenti lodi, “tale definizione  dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping

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del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della  propria pretesa punitiva.” ( cfr. lodo Alessio / FIGC).  Gli elementi sopra indicati consentono di affermare che i fatti , come ritenuti nella  decisione impugnata, siano da considerarsi come provati, potendosi raggiungere una ragionevole certezza circa i medesimi alla luce delle convergenti dichiarazioni di Tamburini e Narciso. Secondo l’istante, tuttavia, la condotta del Rosati non è riconducibile in alcun modo  alla Reggina ed è inapplicabile l’art.1, comma 5 CGF poiché la posizione del Rosati non rientra fra quelle, previste nella citata disposizione, che determinano il sorgere della responsabilità oggettiva di una società sportiva.


Il motivo non è condivisibile; secondo il Collegio, infatti, ferma restando  l’elaborazione giurisprudenziale del TNAS in merito alla responsabilità oggettiva ai fini disciplinari, da considerarsi quale “forma speciale di responsabilità, non limitata…agli atti commessi da dirigenti o tesserati ma estesa, addirittura alle condotte poste in essere da chiunque svolga qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale””, istituto che, nell’ambito di autonomia dell’ordinamento sportivo è finalizzato a garantire i valori di ” bontà, genuinità e veridicità dei risultati  agonistici” e quindi di ” lealtà e correttezza…e probità” che devono connotare l’attività sportiva (vedi Lodo: Ascoli calcio 1989 s.p.a. / FIGC, del 6/12/2011), ritiene nel caso di specie la figura del sig. Rosati sia riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma 5 del CGS. La circostanza che il Rosati all’epoca dei fatti non era più tesserato della Reggina e che il rapporto contrattuale intercorrente con il medesimo non era caratterizzato da  vincoli di subordinazione e di esclusiva è irrilevante. Infatti, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 4.2  CGS “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari dell’ operato dei  dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’ art. 1, comma 5” che individua “coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’ interesse di una società o comunque

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rilevante per l’ ordinamento federale”.  Il Collegio, premesso che fra la Reggina Calcio e la Team service s.n.c. all’epoca de  fatti intercorreva, incontestatamente, un contratto di collaborazione e consulenza,
ritiene che il Rosati, svolgendo appunto attività di collaborazione e consulenza per la società ricorrente, come da scrittura privata in atti, in qualità di legale rappresentante della Team Service, agiva nell’interesse della Reggina.


L’ampia formulazione della disposizione in esame, infatti, va certamente applicata anche all’attività di scouting svolta, incontestatamente, dal sig. Rosati in favore della Reggina in qualità legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della citata Team service s.n.c. nell’ambito del ricordato contratto. Fra le attività svolte “nell’ interesse di una società” e quindi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1,c.5 in esame, non rientrano infatti solo quelle svolte da coloro che operano “all’interno” ( o alle dipendenze) di una società ma anche di chi  opera, appunto, “nell’interesse” della stessa; si tratta di una doppia previsione attraverso la quale, con ogni evidenza, il legislatore sportivo ha inteso allargare l’area dei soggetti tenuti a rispettare le regole di condotta di cui deve rispondere anche la società a titolo oggettivo al di là della ristretta cerchia dei dipendenti o comunque dei soggetti interni, proprio al fine di evitare che le società medesime potessero restare
impunite qualora l’illecito venisse commesso da soggetti “esterni”, ma comunque operanti nell’interesse della società, allo scopo ultimo di garantire al massimo grado i valori di lealtà e onestà sportiva e corretto svolgimento delle competizioni.

Dunque l’espressione “nell’interesse” vale proprio a ricomprendere nella previsione  anche chi opera in situazioni come quella del Rosati, che agiva “nell’interesse”della Reggina per obbligo contrattuale, pur restando soggetto esterno e non rivestendo la carica di organo della società o altro ruolo interno. E’ palese, secondo il Collegio, che l’attività di scouting sia stata posta in essere dal Rosati “nell’interesse” della Reggina che quindi deve rispondere del suo operato a
titolo di responsabilità oggettiva, pur se soggetti interni alla società non hanno avuto parte nel tentativo di combine.

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Va quindi sullo specifico punto condivisa la chiara decisione della Corte federale e  respinta la richiesta dell’istante.

II) A diverse conclusioni deve invece giungersi, nel caso specifico, in merito alla  penalizzazione di un punto per responsabilità presunta, connessa alla condotta del sig  Tamburini, soggetto estraneo alla Reggina Calcio.  Anche in questo caso non si vuole porre in dubbio la piena validità e rilevanza dell’istituto della responsabilità presunta, ispirato alle medesime finalità della responsabilità oggettiva (anche su tale punto si veda il lodo Ascoli/FIGC sopra  citato); tuttavia si ritiene che esso non debba trovare applicazione nella specifica fattispecie.  La norma di cui all’art. 4, c. 5 del CGS, infatti, prevede che ” le società sono presunte  responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse  estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”. Nel caso di specie si ritiene che, alla luce della ricostruzione in fatto acquisita al  procedimento, si debba ritenere che vi sia un ragionevole dubbio che la Reggina non  fosse al corrente della condotta del Rosati e del Tamburini; la stessa circostanza,  irrilevante ai fini della responsabilità oggettiva, che il tentativo di combine sia stato  posto in essere dal Rosati, cioè da un soggetto esterno alla società (anche se agiva  nell’interesse della medesima, il che ne determina la responsabilità oggettiva), rende  plausibile che la società fosse all’oscuro dell’accaduto.


A ciò si aggiunga che non risulta neanche che l’altro soggetto coinvolto, il Tamburini, abbia avuto contatti o conoscenze all’interno della società reggina, e che non risulta aliunde alcun elemento che possa confermare, al di là del ragionevole  dubbio, la conoscenza dei fatti da parte della Reggina calcio.  Vi sono dunque elementi per ritenere sussistente il ragionevole dubbio circa la  conoscenza della condotta del Tamburini (appunto soggetto estraneo alla Reggina  Calcio) da parte della società, il che rende applicabile la ricordata esclusione di

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responsabilità.


III) Non meritano poi accoglimento le altre doglianze dall’istante;infatti:

– il Tamburini è fonte attendibile, alla luce delle convergenti dichiarazioni del  Narciso;
– le condotte del Rosati e del Tamburini non sono riconducibili alla sola violazione della art. 1 del CGS, giacché l’ inidoneità, per la mancata l’adesione del Narciso, ad offendere il bene tutelato dall’ordinamento sportivo, identificabile nel corretto
svolgimento della gara, è irrilevante, poiché l’illecito di cui all’art. 7 CGS è illecito “di pericolo”, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza del TNAS da cui  non si ha motivo di discostarsi, e la mancata realizzazione della combine non rileva ai fini della sua commissione;
– l’applicazione di una doppia sanzione (a titolo di responsabilità oggettiva e presunta) è giustificabile, in astratto, dalla duplicità della fattispecie sanzionata e dalla duplicità delle condotte, ancorché convergenti ad unico fine; nel caso di specie
la seconda sanzione (relativa alla responsabilità presunta) è stata esclusa non perché teoricamente incompatibile con la prima ma perché il Collegio ha ritenuto non applicabile la sanzione in relazione alla specifica fattispecie concreta esaminata,
inoltre tale statuizione sembra assorbire e privare di sostanziale interesse questo ultimo e specifico motivo.

…………
Stante la reciproca parziale soccombenza nonché la misura della stessa, e considerati la complessità della questione e l’impegno profuso dagli arbitri, si ritiene di regolare  le spese di giudizio, amministrative di funzionamento del Collegio come da dispositivo, facendole gravare in maggior parte sull’istante.


P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Reggina Calcio e riforma della delibera della Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite della FIGC, resa con dispositivo in C.U. n. 002/ CGF del 6 luglio 2012 e motivazione
11  in C.U. n. 023/2012 comunicato il 7/8/2012, riduce la sanzione a 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2012/2013 ;
2. compensa per un terzo le spese del giudizio tra le parti e condanna la Reggina Calcio alla rifusione dei restanti due terzi in favore della FIGC, liquidando i due terzi predetti in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali;
3. pone a carico della Reggina calcio nella misura di due terzi e della FIGC nella misura di un terzo gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in euro 6.000,00  (SEIMILA) , oltre IVA e CPA, se dovuti, con vincolo di solidarietà;
4. pone a carico della Reggina Calcio nella misura di due terzi e della FIGC nella  misura di un terzo il pagamento dei diritti amministrativi;
5. dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.


Così deliberato all’unanimità in data 10 dicembre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate.

 

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Redazione ReggioNelPallone.it
Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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