I principi ispiratori della legge antidoping: tutela della salute e tutela del “fair play”.
Lottare contro il doping ma anche e soprattutto tutelare la salute degli atleti e la lealtà delle competizioni sportive: queste le finalità e i beni giuridici protetti dalle norme incriminatici all’interno della legge 376/2000. Questa legge recepisce in Italia i dettami emanati a livello mondiale riguardo il doping e costituisce inoltre il principale riferimento normativo in materia.
Il legislatore del 2000 ha individuato tre ipotesi di reato: 1) il reato di chi procura ad altri, somministra o favorisce comunque l’utilizzazione di farmaci “dopanti”; 2) il reato di chi si sottopone a pratiche mediche non giustificate dalle condizioni psicofisiche, al solo fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti; 3) il reato di commercio di farmaci in luoghi diversi dalle farmacie e altri perimetri autorizzati.
Le novità principali introdotte dalla legge sono appunto la previsione di ipotesi di reato della condotta di chi assume sostanze dopanti, la previsione altresì di sanzioni accessorie quali interdizione temporanea o permanente dall’attività sportiva, e l’istituzione di una Commissione di Vigilanza e Controllo (c.d. Commissione Antidoping ) di nomina ministeriale. Tale legge è perciò lo specchio a livello nazionale della presa di coscienza che si è diffusa sia in ambito internazionale che comunitario e della nuova e mutata sensibilità maturata nei confronti del doping, fenomeno sempre crescente in ambito sportivo.
Infatti la legge 14 dicembre del 2000 n° 376 affronta il problema del doping da una nuova prospettiva: in termini penali, apprestando norme incriminatici a tutela dei beni giuridici protetti dalla legge stessa. In primo luogo occorre segnalare come il concetto di doping risulti collegato alla salute individuale e collettiva degli atleti e, più in generale, allo svolgimento dell’attività sportiva, la quale riceve proprio nella citata legge la qualifica di “pratica diretta alla promozione della salute individuale e collettiva”. L’attività sportiva diventa così strumento di realizzazione del diritto alla salute e acquista per effetto della legge una valenza normativa prima sconosciuta. La scelta del legislatore di collegare il concetto di doping alla tutela della salute degli atleti evidenzia la presa di coscienza a livello normativo dell’incidenza negativa del doping sulla salute al lume dei risultati medici dai quali emerge un quadro clinico preoccupante. E’ utile però sottolineare che la nozione di doping non è ancorata dalla legge alla dannosità potenziale o attuale delle applicazioni tecniche, delle metodologie e delle sostanze, ma coincide invece con la somministrazione di farmaci o sostanze o adozioni di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee ad alterare le prestazioni degli atleti, a prescindere dalla loro dannosità concreta o virtuale.
Accanto alla tutela della salute la legge 376/2000 si propone l’obiettivo di tutelare la lealtà, la correttezza e la regolarità delle competizioni sportive, vale a dire il c.d. “fair play”. Tale intento emerge dal preambolo dell’art.1 e in particolare dal riferimento al “etici e dei vrispetto dei principi alori educativi”, in questa prospettiva il concetto di doping risulta pertanto correlato anche alla difesa del c.d. fair play.
Il legislatore prevede inoltre un’espressa causa di non punibilità correlata alle condizioni patologiche dell’atleta. In conformità alla finalità della tutela della salute degli atleti, il 4° comma dell’art. 1 consente infatti all’atleta uno specifico trattamento terapeutico “in presenza di condizioni patologiche “, purché documentate e certificate dal medico, a condizione che il trattamento medesimo “sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea e i dosaggi previsti dalle esigenze terapeutiche” e sempre che la partecipazione a competizioni sportive “ non metta in pericolo l’’integrità psicofisica” . Si distingue così il trattamento sanitario motivato da esigenze terapeutiche dal concetto di doping che concettualmente persegue finalità ben diverse.
Questi i principi ispiratori della normativa italiana: prossimamente analizzeremo la legge nelle sue numerose sfaccettature.
Ivana Veneziano
Commenti