L’ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA – va inserito in un più ampio contesto normativo che si è evoluto negli ultimi anni per far fronte alla necessità di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, o più in generale in occasione di competizioni sportive, pericolosamente in crescita.
La normativa vigente in tale settore, che ruota attorno alla più volte modificata legge del 13 dicembre 1989 n° 401, si caratterizza per l’intrecciarsi di misure preventive e repressive. Tra queste ultime abbiamo già analizzato il Daspo in tutte le sue sfaccettature, ma esiste anche un altro provvedimento che è stato inserito e che desta alcune perplessità circa l’aggiramento delle garanzie costituzionali tutelate dal celeberrimo art. 13 ed è sicuramente la flagranza differita. Questo istituto è anch’esso frutto dell’atteggiamento repressivo susseguente ai “fatti di Catania” che hanno portato all’uccisione dell’Ispettore Raciti e sfociato poi nel decreto di modifica alla legge, c.d. decreto “Meandri-Amato”, del 2007.
LA NORMA – che si riferisce sempre a soggetti ed episodi “pericolosi “ così come inquadrati dalla L. 401/89, cita letteralmente:“ quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382 cpc, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti l’autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque non oltre le 48 ore dal fatto”.
Questo istituto permette di aumentare dalle precedenti 36 ore fino a 48 il cosiddetto periodo di “quasi flagranza” che consente con una “finzione giuridica” di procedere ad arresto, come se fosse in flagranza, anche per un avvenimento accaduto ore prima.
Il dato importante, a ben vedere, non è solo l’estensione di alcune ore del limite temporale entro cui si può procedere all’arresto, quanto piuttosto la conferma che , quando richiesto dalle ragioni di pubblica sicurezza, il legislatore si permette di derogare alla rigida disciplina costituzionale prevista per le limitazioni alla libertà personale.
NORMA IMPERFETTA – Possiamo affermare infatti senza timore di smentita, che nel caso in questione, la norma sia piuttosto vaga ed il riferimento alla “rilevazione video-fotografica” degli autori certo non aiuta a soddisfare la necessità di certezza e di eccezionalità che sono richieste per scalfire l’inviolabilità della libertà personale.
Non a caso la disciplina della flagranza differita, così evanescente, era destinata ad una durata temporanea e invece adesso è entrata a far parte definitivamente del nostro ordinamento lasciando però insolute queste importanti questioni di legittimità.
Tale scelta, come tante altre legate a questa materia, sembra infatti solo rispondere allo spirito emergenziale che caratterizza l’intervento legislativo d’urgenza magari sull’onda della paura o dell’indignazione per un determinato accaduto e non pare avere valutato a pieno gli effetti dirompenti che potrebbe provocare una forzatura di questo genere all’assetto costituzionale considerato inviolabile.
Ivana Veneziano
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